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Lavoro a Chiamata per Conducenti: Ecco le Generalità

16/02/2021
Con la circolare pubblicata l'8 febbraio 2021 l' INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) conferma che il lavoro intermittente (anche detto a chiamata) può essere utilizzato nel mondo dell' autotrasporto. Le linee guida indicate dall' INL, prendono spunto e vengono confermate, inoltre, dall sentenza della Corte di Cassazione n° 29423 del 13/11/2019.
Condizione necessaria per riccorrere a questa tipologia di contratto è che sussistano due requisiti:
  1. il personale al quale si ricorre non abbia superato i 24 anni di età oppure abbia più di 55 anni;
  2. il ricorso al contratto a chiamata non può superare le 400 giornate di lavoro effettivo nell'arco di 3 anni solari.
COS' E' UN CONTRATTO INTERMITTENTE?
Come previsto dall' art. 13 del D.Lgs n° 81 del 2015 - c.d. "Decreto Dignità" - si definisce lavoro intermittente o a chiamata quello con cui un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi.
 
QUAL' E' IL RUOLO DEI CONTRATTI COLLETTIVI?
I contratti collettivi normalmente prevedono delle clausole sociali che vietano il ricorso al lavoro intermittente. Ma con quanto esposto dall' INL, viene chiarito che gli organi di controllo dovranno verificare se il ricorso al lavoro intermittente sia avvenuto in virtù dell' applicazione delle ipotesi c.d. oggettive indviduate nella tabella allegata al R.D. n° 2657 del 1923, ovvero alle ipotesi c.d. soggettive indicate dall' art. 13 comma 2 del D.Lgs n° 81 del 2015.
 
Il Ministero del lavoro ha al riguardo chiarito che: l’attuale contrattazione collettiva di settore non contiene specifiche previsioni in ordine alla individuazione delle “esigenze” per le quali è consentita la stipula del contratto intermittente.
Di conseguenza, ferma restando l’eventuale presenza di ipotesi c.d. soggettive, si deve fare riferimento alla citata tabella allegata al R.D. n. 2657 del 1923 che, tra le attività da considerare di carattere discontinuo annovera, al punto 8, quella del “personale addetto al trasporto di persone e di merci: personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell’ispettorato dell’industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità”. Stante la formulazione della disposizione (e la punteggiatura in essa utilizzata) il Ministero ha argomentato che la discontinuità è dunque riferibile alle attività del solo personale addetto al carico e allo scarico, quale ulteriore “sotto categoria” rispetto a quanti sono adibiti al trasporto tout court, “con esclusione delle altre attività ivi comprese quelle svolte dal personale con qualifica di autista”.
 
Circolare-INL-n-1-2021-indicazioni-sul-lavoro-intermittente clicca qui


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