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L’alterazione del cronotachigrafo è reato solo per il titolare dell’impresa

05/03/2018
La sentenza numero 2200 emessa dalla Corte di Cassazione il 19 gennaio 2018 porta un importante chiarimento sulla responsabilità penale nella manomissione dei cronotachigrafi dei camion. La cassazione aveva già ben chiarito in precedenza, con diverse sentenze, che alterare in qualsiasi modo lo strumento che registra i tempi di guida e riposo dei camionisti ha anche una rilevanza penale, oltre che comportare le sanzioni previste dal Codice della Strada.
 
Ma questa ordinanza specifica che la rilevanza penale vale solo se la manomissione viene fatta dall'impresa titolare del veicolo e non per un autista dipendente.
 
La sentenza nasce da una causa intentata contro la decisione presa nel marzo del 2016 dal Gup del Tribunale di Cremona, che aveva assolto in rito abbreviato un autista di Tortona accusato del reato di rimozione o omissione dolosa di cautele contro disastri o infortuni sul lavoro. In pratica, aveva manomesso il cronotachigrafo del camion che guidava e aveva ammesso di averlo fatto lui stesso. Il pubblico ministero aveva quindi avviato il ricorso in Cassazione contro tale decisione.
 
I giudici della Cassazione hanno però respinto il ricorso, confermando la sentenza di assoluzione, distinguendo tra il caso in cui “un soggetto amministratore di una società di autotrasporti imponeva ai conducenti di utilizzare accorgimenti per eludere la corretta registrazione dei dati dei cronotachigrafi posti sui mezzi” da quello di un autista dipendente.
 
Nel primo caso, il datore di lavoro risponde al reato previsto dall'articolo 437 del Codice Penale, nel secondo l'autista deve rispondere solo della violazione dell'articolo 179 del Codice della Strada. “Si tratta di un aspetto non solo formale, ma fortemente opinabile, posto che anche le previsioni dettate dal Codice della Strada, limitatamente all'ambito di applicazione, sono norme tese a tutelare l'incolumità dei soggetti che di tale strumento di servono”, scrivono i giudici di Cassazione.
 
La sentenza conclude che “va pertanto affermato che l'avvenuta applicazione dell'articolo 179 del Codice della Strada nella specifica ipotesi di un comportamento posto in essere dal conducente di un mezzo, che abbia posto in essere l'alterazione del cronotachigrafo, esclude la concorrente applicazione al medesimo soggetto della previsione incriminatrice di cui all'articolo 437 del Codice Penale, in riferimento da quanto previsto dall'articolo 9 Legge 689 del 1981”.
 


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