Indennità di Trasferta, Chiarimenti dal Ministero: Quando si Applicano le Sanzioni
La questione rispetto agli autisti accade sempre più frequentemente: si utilizza la voce "trasferta" per concedere emolumenti al conducente dovuti ad altro titolo , cercando così di risparmiare in contributi. Così adesso il ministero del Lavoro ha deciso di mettere alcuni paletti e lo scorso 14 giugno ha diffuso una nota che chiarisce che il sistema sanzionatorio in materia, da applicare in caso di “disconoscimento” della prestazione lavorativa effettuata in regime di trasferta , si applica anche a casi come questi.
La nota ricorda che la trasferta, così come disciplinata dall’art. 51, comma 5, D.P.R. 917/1986, presuppone un compenso diverso per l’autista in relazione al fatto che la trasferta stessa siano avvenuta all’interno del territorio comunale oppure fuori o ancora o all’estero e rammenta pure che può essere corrisposta con diverse tipologia (rimborsi analitici, indennità forfetaria, modalità mista).
In ogni caso la registrazione della trasferta può diventare “infedele registrazione” e come tale sanzionabile tutte le volte in cui venga riscontrata, con un accertamento ispettivo, una difformità tra la realtà di fatto e quanto riportato sul Libro Unico del Lavoro (LUL) e sempre che l’errata scrittura abbia determinato una differente quantificazione dell’imponibile contributivo.
E tale difformità, sottolineano dal ministero, si configura sia quando la trasferta non ci sia stata, sia, come detto, quando l’indennità serve a “nascondere” altro. Il ministero ritiene che le sanzioni per infedele registrazione sul LUL si possono applicare nei casi in cui la registrazione del dato risulti non vera: sia rispetto ai dati semplicemente quantitativi della stessa (per esempio, risulti una differente retribuzione erogata o un differente orario di lavoro/riposi effettivamente goduti); sia rispetto ai dati qualitativi, cioè quando l’erogazione economica non trova riscontro nella concreta esecuzione della prestazione.
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