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Germania: Nuove Procedure di Registrazione per la Legge sul Salario Minimo

23/12/2016
La legge tedesca antidumping sul salario minimo di conducenti di autocarri ed autobus, dal 1° gennaio 2017 subisce alcune modifiche per quanto riguarda le procedure di registrazione, le informazioni da comunicare ed il livello di salario minimo.
 
Cosa Prevede la Normativa Tedesca?
Dal 1° gennaio 2015 è in vigore in Germania la legge antidumping sul salario minimo, inizialmente previsto in 8,50 euro/h lorde (dal 1° gennaio 2017, 8,84 euro/h lordi), che riguarda anche i lavoratori subordinati stranieri (conducenti) che operano all'interno del territorio tedesco. E’ previsto che tale norma si applichi anche ai trasporti internazionali con origine/destino Germania (merci e passeggeri), ai trasporti di cabotaggio: per i trasporti in transito, l’applicazione è invece stata sospesa in relazione alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea. Una norma di tipo doganale impone quindi ai vettori non residenti di comunicare prima del trasporto in Germania alcune informazioni alla Bundesfinanzdirektion occidentale di Colonia sul rispetto del salario minimo.

Quali saranno le Modifiche nel 2017?
Viene istituito un apposito portale https://www.meldeportal-mindestlohn.de dedicato alle notifiche della dichiarazione on line relativa ai conducenti. Dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 giugno 2017, la comunicazione potrà essere inviata a sia a mezzo fax 049/221/964872, o tramite compilazione on line sul sito della dogana tedesca; dal 1° luglio 2017 la procedura dovrà essere esclusivamente on line. Il modello di dichiarazione è stato implementato da un’ulteriore colonna, nella quale indicare il numero dei viaggi effettuati nel periodo indicato dall’impresa. La notifica può contenere l’elenco delle operazioni per un periodo fino a 6 mesi e che le eventuali modifiche delle operazioni di trasporto programmate, non dovranno essere notificate alla dogana tedesca; si presuppone pertanto che il dato dei viaggi sia puramente indicativo.

E’ comunque sempre possibile inviare più dichiarazioni sull’attività svolta, anche con cadenze più ravvicinate rispetto ai 6 mesi (se di interesse dell’azienda); inoltre, il conducente deve registrare l’attività svolta in Germania entro 7 giorni dalla fine del trasporto (inizio, durata e termine dell’attività) e che tale documento deve essere conservato per almeno 2 anni, in Germania o in territorio straniero.

La notifica
La notifica riguarda le seguenti informazioni:
- dati dell'impresa;
- cognome, nome e data di nascita del lavoratore;
- inizio e durata stimata dell'operazione di trasporto sul territorio tedesco;
- indirizzo in cui sono reperibili i documenti (in Germania o all'estero; in quest'ultimo caso è necessaria una dichiarazione che i documenti sono a disposizione della dogana tedesca, in lingua tedesca);
- il numero dei viaggi effettuati nel periodo di riferimento.

La notifica (fax n. 0049/221/964872 solo fino al 30 giugno 2017) può contenere l'elenco delle operazioni per un periodo fino a 6 mesi ed eventuali modifiche delle operazioni di trasporto programmate, come detto, non devono essere notificate alla dogana tedesca.

Le precedenti modifiche
Precedenti modifiche alle disposizioni operative di tale sistema, prevedono che l’obbligo di notificazione alla Bundesfinanzdirektion di Colonia, avente ad oggetto i dati identificativi dell’impresa, del lavoratore e dei trasporti, nonché l’obbligo di conservazione dei documenti attestanti le attività svolte in territorio tedesco, sono sospesi in relazione alle seguenti situazioni:
 
a) lavoratori la cui retribuzione media mensile superi i 2.958 euro lordi;
b) lavoratori la cui retribuzione mensile superi i 2.000 euro lordi, qualora il datore di lavoro sia in grado di provare che tale ammontare minimo è stato corrisposto negli ultimi 12 mesi;
c) lavoratori che siano anche coniugi, conviventi, figli o genitori del datore di lavoro. La documentazione attestante la notificazione alla dogana di Colonia, nonché la sussistenza di uno dei requisiti di esclusione di cui sopra, deve essere conservata in lingua italiana a cura dell’impresa e, se richiesto dall’autorità tedesca, dovrà essere prodotta in lingua tedesca. 
 

Articolo a cura di
Confindustria Verona
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