Formazione sul tachigrafo e sanzioni alle imprese
La normativa europea ed italiana prevede che le imprese di autotrasporto forniscano ai conducenti formazione e istruzioni sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici, ed effettuino controlli regolari per garantire il rispetto delle norme sui tempi di guida, pausa e riposo.
Provare lo svolgimento di questi corsi dovrebbe esentare l’impresa dalla sanzione prevista dal Codice della Strada (art. 174, comma 14), che si applica per responsabilità oggettiva ad un autista della medesima impresa. Eppure, nonostante la formazione effettuata e i relativi attestati, le imprese possono essere sanzionate dagli organi accertatori.
Cosa fare per evitare le sanzioni?
Per evitare la sanzione, le imprese di autotrasporto devono:
- non solo dimostrare di aver somministrato la formazione, fornito i dipendenti di istruzioni sul buon funzionamento del tachigrafo ed effettuato controlli periodici, ma anche
- adottare una relazione trimestrale che evidenzi l’attività di regolamentazione del lavoro, giustificata anche da eventuali provvedimenti di richiamo o di ammonimento nei confronti dei propri autisti.
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