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Fallimento e Società di Trasporti: Interessi Commerciali Ex D.Lgs n° 231/2002 Richiedibili nelle Procedure Concorsuali da Parte delle Società Istanti

24/03/2017
Una recente ordinanza della Sezione I della Corte di Cassazione, n. 3300 depositata in data 8 febbraio 2017, nel fare il punto della situazione in tema di procedure fallimentari, ha riconosciuto alle aziende – tra cui anche quelle di trasporto e logistica – che depositano le domande di insinuazioni al passivo delle società fallite, la possibilità di poter pretendere non più gli interessi al tasso legale ex art. 1284 codice civile, bensì quelli commerciali maturati ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2002, decorrenti dal dì del dovuto sino alla data di dichiarazione del fallimento.

In particolare, la Suprema Corte ha statuito, facendo leva su un nuovo indirizzo formatosi sul punto, che “solo dal momento della dichiarazione di fallimento decorre il divieto di riconoscimento degli interessi moratori commerciali per debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore (art. 1, comma 2, legge n. 231 del 2002), fermo restando il diritto al riconoscimento di quelli già maturati antecedentemente all'accertata insolvenza deldebitore; la disciplina, infatti, dei crediti nati nelle cd. «transazioni commerciali» tra imprese ha un suo peculiare statuto imposto dal diritto comunitario e di natura speciale rispetto alle preesistenti disposizioni del diritto concorsuale (artt. 54 e 55 legge fall.) che non può essere oggetto di interpretazioni abroganti da parte del giudice comune”.
 
Tale pronuncia si pone nel trend di altra decisione delibata dalla Suprema Corte, recante n. 8979 del 5 maggio 2016, secondo cui “il divieto del riconoscimento degli interessi moratori, stabilito dall’art. 1, secondo comma, lettera a) del D. Lgs. 231/2002 in ipotesi di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, opera solo a decorrere dal momento della dichiarazione di fallimento, fermo restando il diritto a quelli maturati antecedentemente all’accertata insolvenza del debitore…la disciplina imposta dal diritto comunitario (Direttiva 2000/35/CE) alle transazioni commerciali tra imprenditori domiciliati negli Stati membri dell’Unione Europea, volta a combattere i ritardi nei pagamenti, non può essere oggetto di abrogazione da parte del giudice comune. Spetta al giudice delegato ai fallimenti di procedere, in sede di ammissione al passivo, in mancanza di una sentenza passata in giudicato che abbia quantificato il credito maturato a tale titolo, al relativo accertamento, secondo le regole stabilite dalla predetta normativa speciale”.

Quindi, per le insinuazioni al passivo ai sensi della Legge Fallimentare, le aziende di trasporto ben potranno pretendere al Curatore gli interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 maturati sino alla data di dichiarazione di fallimento.
 
Articolo a cura del
CSE Autotrasporto
 


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