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E' Obbligatorio il Fondo di Solidarietà Bilaterale?

16/06/2016
A seguito dell’emanazione del D. Lgs 148/2015, l’Inps è intervenuta fornendo chiarimenti circa la questione e la disciplina dei Fondi di Solidarietà.
 
Sono previste tre diverse tipologie di Fondi:
 
  1. Fondi di Solidarietà Bilaterali: risultano obbligatori per tutte quelle ditte che non rientrano nella normativa in materia di integrazione salariale (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria). Nello specifico, le imprese non artigiane che applicano il C.C.N.L. Trasporto merci, Spedizione e Logistica sono tenute al versamento dei contributi ai Fondi bilaterali se rientranti in settori non coperti dalla Cassa Integrazione Guadagni. A tale riferimento, la Cassa Integrazione Guadagni ordinaria copre il settore industriale, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, escludendo le aziende armatoriali, le aziende esercenti impianti di trasporto a fune e le aziende artigiane e del terziario. La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria invece si rivolge alle imprese industriali, alle imprese artigiane con più di 15 dipendenti, società di settori ausiliari del servizio ferroviario, imprese commerciali con più di 50 dipendenti, imprese sottoposte a procedura concorsuale, società appaltatrici di servizi di mensa e di pulizia che occupino tutte mediamente più di 15 dipendenti nell’arco temporale dei 6 mesi precedenti la richiesta di Cassa Integrazione.
  2. Fondi di solidarietà alternativi: si applicano al settore dell’artigianato e della somministrazione ed operano in maniera alternativa ad altri eventuali enti bilaterali artigiani. Sono tenute ad aderire ai Fondi Bilaterali dell’artigianato tutte le imprese artigiane senza limiti dimensionali e tutte le imprese che adottano un contratto dell’artigianato sottoscritto dalle confederazioni dell’artigianato e dai sindacati confederali.
  3. Fondo di Integrazione Salariale: in cui è confluito il preesistente Fondo di Solidarietà residuale.
Dal 1° gennaio 2016 i datori di lavoro del proprio specifico settore che occupano mediamente più di 5 dipendenti e non aderiscono ad alcun fondo bilaterale o fondi di solidarietà alternativi, devono confluire nel Fondo di Integrazione Salariale.
Il Fondo di Integrazione Salariale opera pertanto nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle imprese con più di 5 dipendenti, appartenenti ai settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nella sfera di applicazione di integrazione salariale per i quali non sia stato istituito un fondo di solidarietà bilaterale e che non siano stati stipulati accordi atti ad attivare fondi bilaterali od alternativi. Nel computo della soglia dimensionale sono calcolati anche gli apprendisti.

Le prestazioni erogate dal Fondo di Integrazione Salariale sono un assegno di solidarietà di importo pari all’indennità di integrazione salariale per una durata di 12 mesi in un biennio mobile per un periodo massimo non inferiore alle 26 settimane, e di un assegno ordinario anch’esso pari all’importo dell’indennità di integrazione salariale, per una durata non inferiore alle 13 settimane e non superiore alla durata massima prevista per le casse integrazione, pertanto 24 mesi nell’arco di un quinquennio mobile. L’assegno ordinario è concesso solamente a quei datori di lavoro che occupino mediamente più di 15 dipendenti.

Dal 1° gennaio 2016, a seguito di tale modifica, sono state rimodulate le aliquote di contribuzione da versare ai Fondi:
  • Per i Fondi di solidarietà bilaterale alternativi la contribuzione non può essere inferiore al 0,45% della retribuzione imponile previdenziale;
  • Per il Fondo di integrazione salariale la contribuzione è pari allo 0,65% per le realtà con più di 15 dipendenti e dello 0,45% per le realtà da più di 5 dipendenti fino al un massimo di 15.
 


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