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Contributi all'Autorità di Regolazione dei Trasporti

19/05/2017
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 69 depositata il 7 aprile 2017, ha evidenziato come l’Autorità di Regolazione dei Trasporti non possa richiedere alle aziende dell’autotrasporto il contributo annuale già reclamato a tutte le imprese che sono assoggettate all’attività dell’A.R.T.

In particolare, la Consulta ha statuito che tutte le imprese che non sono soggette, concretamente ed effettivamente, all’esercizio dei poteri dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti non presentano alcun obbligo di corresponsione del contributo annuale.

Infatti, la Corte Costituzionale – nel pronunciarsi su una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tar Piemonte in relazione all’art. 37 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni con Legge n. 2014/2011, istitutivo dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti – disponendo per la non fondatezza della prospettata questione, ha, tra l’altro, statuito che “la platea degli obbligati deve intendersi accomunata dall’essere in concreto assoggettati all’attività regolativa dell’ARTA tutti gli operatori economici che si trovano in tale posizione è imposto il contributo, il quale, pertanto, non può non essere determinato attraverso un atto generale (si veda, mutatis mutandis, la sentenza n. 34 del 1986). È poi compito del giudice comune verificare se, nella determinazione della misura dei contributi, oltre che nella individuazione dei soggetti tenuti a corrisponderli, siano stati o meno rispettati i criteri desumibili dall’intero contesto normativo che regola la materia, potendosi eventualmente trarre le naturali conseguenze nella sede giudiziaria appropriata (sentenza n. 507 del 1988)”; precisando, inoltre, come “quanto alla individuazione dei soggetti obbligati, la stessa disposizione fa riferimento ai «gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati», ossia a coloro nei confronti dei quali l’ART abbia effettivamente posto in essere le attività (specificate al comma 3 dell’art. 37) attraverso le quali esercita le proprie competenze (enumerate dal comma 2 del medesimo articolo). Dunque, la platea degli obbligati non è individuata, come ritiene il rimettente, dal mero riferimento a un’ampia, quanto indefinita, nozione di “mercato dei trasporti” (e dei “servizi accessori”); al contrario, deve ritenersi che includa solo coloro che svolgono attività nei confronti delle quali l’ART ha concretamente esercitato le proprie funzioni regolatorie istituzionali, come del resto ha ritenuto anche il Consiglio di Stato in fase cautelare (Consiglio di Stato, quarta sezione, ordinanza 29 gennaio 2016, n. 312)”.

Con tale pronuncia, di fatti, la Corte Costituzionale esclude le aziende dell’autotrasporto dal pagamento del contributo all’Autorità di Regolazione dei Trasporti in quanto la medesima Autorità non svolge attività e pone in esse atti che interessano, appunto, il comparto dell’autotrasporto.

In allegato, sentenza Corte Costituzionale n. 69/2017.
 
Articolo a cura del
CSE Autotrasporto
 


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