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Contratto di Lavoro: le Nuove Prestazioni Occasionali

07/08/2017
Con la Legge 96 emanata il 21 giugno 2017 si è posta la nuova disciplina circa la gestione delle prestazioni di lavoro occasionali, precedentemente gestite con il sistema dei voucher che ha trovato una recente abolizione. Le nuove prestazioni occasionali vanno a sostituire integralmente il lavoro accessorio e sono operative dal 10 luglio 2017 attraverso la piattaforma INPS.

Le prestazioni occasionali sono attività lavorative che originano in un anno civile:
 
  • Compensi non superiori ad euro 5.000 netti per ciascun prestatore considerando la totalità degli utilizzatori;
  • Compensi non superiori ad euro 5.000 netti per ciascun utilizzatore considerando la totalità dei prestatori;
  • Un limite di euro 2.500 netti per ogni prestatore nei confronti del medesimo utilizzatore.
Con la nuova normativa vengono ridotti i soggetti che possono ricorrere alle prestazioni occasionali:
 
  • Persone fisiche private limitatamente a piccoli lavori domestici (compreso giardinaggio, piccola manutenzione e pulizia), assistenza domiciliare a bambini, anziani, persone da affette da disabilità o da malattia, insegnamento privato supplementare;
  • Persone giuridiche che abbiano alle proprie dipendenze fino a 5 lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato;
  •  Imprese del settore agricolo limitatamente a specifici prestatori che devono essere obbligatoriamente per legge pensionati, o studenti con meno di 25 anni iscritti ad un regolare ciclo di studi superiore od universitario, disoccupati ovvero percettori di integrazioni salariali;
  • Pubbliche amministrazioni limitatamente a specifiche esigenze temporali od eccezionali quali progetti rivolte a particolari soggetti deboli, calamità naturali, attività di solidarietà o manifestazioni sociali, culturali, sportive.
Non possono ricorrere pertanto alle prestazioni occasionali soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso, o abbia avuto da meno di sei mesi un contratto di lavoro subordinato o una collaborazione coordinata continuativa; sono inoltre escluse imprese con più di 5 dipendenti, imprese agricole che non rispettino le specifiche caratteristiche di prestatori da utilizzare, imprese del settore dell’edilizia ed affini nonché esecuzione di appalti d’opera o di servizi.

Le prestazioni occasionali sono attivabili mediante due diverse modalità a seconda del tipo di utilizzatore, accedendo sul portale istituzionale INPS, che dovrà opportunamente registrarsi ed accreditarsi. Sono autorizzati a procedere anche i soggetti intermediari abilitati e gli enti di patronato.
L’utilizzatore persona fisica, previa registrazione sul sito INPS, può attivare le prestazioni occasionali attraverso la funzione “Libretto Famiglia”, finanziato dai versamenti fatti dall’utilizzatore con F24, che contiene titoli di pagamento di un valore lordo di euro 12 per prestazioni di durata non superiore ad un’ora per le sole attività citate in precedenza (la quota netta oraria che il prestatore andrà a percepire è di euro 10, il restante è suddiviso tra contribuzione separata INPS, assicurazione contro infortuni INAIL e spese di gestione). Il libretto può essere acquistato on line oppure presso gli sportelli postali. Entro il terzo giorno del mese successivo alla data della prestazione effettuata l’utilizzatore deve indicare i dati anagrafici del prestatore, il compenso, il luogo e la durata della prestazione resa.

I soggetti diversi dalle persone fisiche invece pongono in essere un vero e proprio contratto di prestazione occasionale: un’ora prima dell’inizio della prestazione devono inviare una dichiarazione, attraverso il portale dell’Istituto, contenente i dati anagrafici del prestatore, data di inizio, ora di inizio ed ora di fine della prestazione (se impresa agricola la durata non può essere superiore ai 3 giorni) e compenso pattuito. La revoca della prestazione può essere fatta entro tre giorni dalla data della prestazione programmata e non effettuata; essa però non è più possibile qualora il prestatore occasionale abbia confermato con la procedura telematica l’avvenuta prestazione. Il compenso minimo orario lordo è di euro 12,375 (ad esclusione del settore agricolo) che detratto delle spese di gestione, contribuzione INPS e assicurazione INAIL corrisponde ad un netto orario di euro 9, inoltre in presenza di prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata, è previsto un compenso minimo pattuito pari ad euro 36 netti.

I compensi erogati sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sullo status di disoccupato e sono computabili per la determinazione del reddito finalizzato al rilascio del permesso di soggiorno.
L’INPS il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione provvede al pagamento dei compensi pattuiti attraverso accredito su conto corrente del prestatore, indicato al momento della registrazione della prestazione e che deve essere intestato o cointestato al prestatore, o mediante bonifico bancario domiciliato pagabile agli sportelli postali e contestualmente l’ente provvede ad accreditare i relativi contributi previdenziali sulla singola posizione del prestatore e a trasferire all’INAIL i premi assicurativi.

Il superamento dei limiti di compenso e dei limiti di durata stabiliti in un massimo di 280 ore nell’anno civile comporta la sanzione in capo all’utilizzatore della conversione da contratto di prestazione occasionale in contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato (ad esclusione delle pubbliche amministrazioni). La violazione invece delle modalità di comunicazione della prestazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 fino ad euro 2.500 per ogni violazione giornaliera accertata. In caso di prestazione occasionale con soggetto utilizzatore non abilitato, la sanzione amministrativa applicata va da euro 500 ad euro 2.500 per ogni violazione giornaliera.
 
Articolo a cura del
Dott. Sergio Antonacci


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