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Come Guidare fino a 45 Minuti in più Senza Violare il Codice della Strada

28/09/2016

Circolare Interministeriale – 22/07/2011 – Prot. N. 17598 

Indirizzi Interpretativi in materia sociale

(Decisione della Commissione Europea 2011(C) 3579 del 7.6.2011)
 

Durante il periodo di applicazione delle nuove disposizioni dell’art. 174 CDS, sono state rappresentate numerose problematiche interpretative che interessano in modo rilevante l’azione degli organi di controllo.

Al fine di un’applicazione chiara ed uniforme delle disposizioni di cui al Reg. CE 561/2006, anche in conformità agli indirizzi e alle decisioni della Commissione Europea, è opportuno assicurare un’interpretazione armonizzata delle norme che garantisca una coerenza di approccio tra le autorità incaricate dei controlli.

Con la suddetta circolare, quindi, vengono forniti chiarimenti ed impartite direttive di coordinamento per rendere uniforme l’interpretazione delle seguenti disposizioni in materia di periodi di guida e di riposo dei conducenti professionali tenuti al rispetto del citato Reg. CE 561/2006.
 
Riepiloghiamo brevemente quali sono i punti chiariti dalla circolare:
 
  1. Calcolo della durata minima del periodo di riposo giornaliero
  2. Modalità di calcolo delle interruzioni in caso di guida con frequenti soste (tolleranze)
  3. Spostamenti del veicolo durante l’interruzione o il riposo giornaliero
  4. Obbligo di registrazione del riposo giornaliero
  5. Campo di applicazione del Reg. CE 561/2006 per determinati veicoli e trasporti stradali
  6. Compilazione del modulo di controllo delle assenze dei conducenti. Soggetti autorizzati a sottoscriverlo
  7. Attestazione del riposo settimanale
  8. Consegna dell’attestato per ferie o malattie
  9. Frazionamento delle interruzioni prescritte dal Reg. CE 561/2006
  10. Campo di applicazione del Reg. CE 561/2006 per autobus di linea e veicoli adibiti al trasporto scolastico
  11. Decurtazione di punti nel caso di accertamento di più violazioni all’art. 174
  12. Durata massima della guida in due settimane consecutive e soglie percentuali
  13. Notificazione delle violazioni al Reg. CE 561/2006 accertate dall’esame dei dati scaricati dal tachigrafo digitale
  14. Circolazione di veicoli in aree private e computo delle attività diverse dalla guida
  15. Gabbia di contenimento della cavetteria e relativo sigillo posti sul retro dell’apparecchio di controllo digitale
  16. Corretta documentazione dell’attività di guida riferita ai precedenti 28 giorni in caso di guida “promiscua”
  17. Frequenza del riposo giornaliero e “multipresenza”


Modalità di calcolo delle interruzioni in caso di guida con frequenti soste
(Tolleranze)

Considerato che i dispositivi di controllo digitali (cronotachigrafi) di cui all’allegato IB del Reg. CE 3821/85 (cronotachigrafi digitali con versione software antecedente al 01/10/2011), registrano attività di guida brevissime, anche di pochi secondi, come se avessero la durata di un minuto.
 
 

Allo scopo di evitare che tali registrazioni incidano negativamente sulla durata massima dell’attività di guida del conducente, nel caso in cui:
 
  • Il conducente utilizzi un cronotachigrafo digitale di vecchia generazione (versione software antecedente al 01/10/2011);
  • Il conducente effettui frequenti soste o ripetute operazioni di carico e scarico (non traffico);
La Commissione Europea, con la nota di orientamento n. 4 (all.2) concede una tolleranza nel calcolo dei periodi di guida, a favore del conducente.

La tolleranza in questione può essere applicata nel seguente modo:
 
 
  • Sottrazione di 1 minuto per ogni segmento di guida;
  • Massimo 15 minuti per ogni periodo di 4 ore e 30 minuti di guida.
Si precisa che la tolleranza può essere concessa solamente ai periodi di guida e non alle interruzioni o ai riposi giornalieri rispettivamente prescritti dagli articoli 7 e 8 del Reg. CE 561/2006.
  
Si riporta di seguito un esempio
 
 
Nel caso sopra riportato, il conducente sarebbe sanzionabile dato che effettua la 2° pausa di 30 minuti dopo 4 ore e 36 minuti di guida.

Applicando, invece, la tolleranza prevista dalla circolare, avendo effettuato 11 start-stop, è possibile sottrarre 11 minuti di guida, facendo sì che la pausa da 30 minuti venga svolta dopo 4 ore e 25 minuti.
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