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Bonus Formazione per l'Autotrasporto

29/08/2016
L’art. 32-bis comma 2 del D.L. 133/2014 ha previsto degli incentivi a favore delle imprese di autotrasporto per la formazione del proprio personale viaggiante, per cui, in caso di espressa richiesta, vengono fruiti mediante credito di imposta da utilizzare in compensazione.
 
Tale bonus può essere compensato solamente dopo la comunicazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti degli elenchi dei beneficiari, dei relativi codici fiscali e degli importi del credito spettante a ciascuno; i dati in questione dovranno essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate secondo modalità telematiche: per le attività formative avviate dal 01.12.2016 con termine entro il 31.05.2017, la domanda di fruizione del credito va presentata a decorrere dal 26.09.2016 fino al 28.10.2016.

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione 59/E, ha istituito per tale occasione il codice tributo “6862” denominato “Credito di imposta a favore di imprese di autotrasporto per la formazione professionale – art. 32-bis comma 2 del D.L. 133/2014”.

Nella compilazione in F24 il codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, o nella colonna “importi a debito versati” se il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione fruita.

Ulteriori chiarimenti in merito verranno comunicati successivamente.
 


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