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Autotrasporto: più tempo per requisiti Idoneità Finanziaria e Stabilimento

25/08/2021
Novità per le imprese che intendono ottenere l'autorizzazione per l’esercizio della professione di trasportatore su strada e l’iscrizione al Ren. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, attraverso la circolare numero 3 del 23 agosto 2021, ha chiarito le modalità di dimostrazione del requisito di Idoneità Finanziaria richiesto dall'art. 7 del Regolamento Ce n. 1071/2009.
 
Nel dettaglio:
 
"Le imprese che intendono ottenere l'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada e l'iscrizione al R.E.N. sono tenute tra l'altro a dimostrare la sussistenza del requisito di idoneità finanziaria producendo la pertinente documentazione a seconda della modalità prescelta tra quelle di seguito indicate:
 
  1. mediante attestazione rilasciata da un revisore contabile iscritto al registro dei revisori contabili, tenuto presso il Consiglio dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che certifichi, sulla base di quanto risulta dall'analisi dei conti annuali, che l'impresa dispone di un capitale e di riserve non inferiori all'importo determinato sulla base del computo degli autoveicoli in propria disponibilità;
  2. mediante attestazione rilasciata sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da istituti bancari, compagnie di assicurazione, o intermediari finanziari;
  3. mediante polizza di responsabilità civile professionale, limitatamente ai soli primi due anni di esercizio della professione di trasportatore su strada, come specificato dall'articolo 1, c. 251, legge 23 dicembre 2014, n.190;
 
Le imprese in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di trasportatore su strada sono tenute annualmente ad inviare all'autorità competente in materia di rilascio della predetta autorizzazione la prevista documentazione, con le modalità di cui alla circolare n. 4 del 24 luglio 2015, volta a dimostrare il mantenimento del requisito di idoneità finanziaria".
 
Gli Uffici della Motorizzazione Civile che constatino la carenza del requisito di idoneità finanziaria a seguito di attestazioni rilasciate dal revisore sulla base dei valori di riferimento relativi all’esercizio contabile per l’anno 2020 (in cui è incluso il periodo 1° settembre-31 dicembre 2020, considerato dal Regolamento n. 2021/267 come “periodo di crisi”) e per l’anno 2021 (a cui pertiene il periodo 1° gennaio-30 giugno 2021, considerato come parte restante del “periodo di crisi”), ovvero di garanzie fideiussorie o polizze di responsabilità civile, possono prolungare, come stabilito nel Regolamento Ue 2021/267, il termine del procedimento fino a un massimo di 12 mesi.
 
Tutti i dettagli nella Circolare disponibile negli allegati.
 
Circolare_numero_3 del 23_08_2021 clicca qui


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