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Anche le violazioni del cronotachigrafo arriveranno via PEC

27/02/2018
Il Ministero dell'Interno ha diramato una circolare esplicativa sulla notifica tramite PEC (posta elettronica certificata) delle sanzioni per violazioni al nuovo Codice della Strada. Queste notifiche riguardano non solo i verbali per le infrazioni stradali, ma anche tutta una serie di ulteriori documenti tra cui le violazioni relative al cronotaghigrafo.
 
La normativa
 
Il decreto del Ministero dell’Interno del 18 dicembre 2017 ha stabilito le procedure per le notificazioni dei verbali di accertamento delle violazioni al Codice della Strada, tramite posta elettronica certificata-PEC, dal 31 gennaio 2018 (per leggere la news sulle notifiche via pec clicca qui).
 
La circolare esplicativa
 
La circolare procede ad un ampliamento dell’ambito di applicazione della notifica, anzitutto chiarendo che possono essere notificati con PEC non solo i verbali derivanti da violazioni di norme del CdS, ma anche quelli scaturenti da violazioni della legge n. 727/78 in materia di cronotachigrafo, in quanto espressamente richiamata dal CdS, così come le sanzioni amministrative accessorie, qualora siano parte integrante del verbale di contestazione e con esso inviate.
 
Analogamente, in virtù di quanto disposto dal Codice per l’Amministrazione Digitale (CAD), il Ministero specifica che “anche tutti i verbali di contestazione relativi a sanzioni amministrative, le ordinanze di ingiunzione dell’autorità amministrativa ed ogni altra comunicazione relativa a qualsiasi procedimento amministrativo” debbano essere notificati via PEC, secondo le regole previste dal Codice medesimo.
 
Termini di pagamento e impugnazione
 
Per quanto riguarda i termini di pagamento e impugnazione legati alla notifica, è utile sottolineare che questa si intenderà speditanel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione” e si riterrà notificata “nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC”. Entrambi i messaggi vengono generati in automatico, indipendentemente dal fatto che la mail sia stata vista o letta dall’interessato.
 
Da quando si genera la ricevuta di consegna della pec, decorrono quindi per l'organo accertatore i termini per pagare la sanzione con lo sconto (ossia cinque giorni), quelli per pagarla con la riduzione (sessanta giorni) e quelli per presentare ricorso (trenta giorni al giudice di pace e sessanta giorni al Prefetto).
 
Verifiche
 
I corpi di polizia devono verificare se il destinatario ha una Pec consultando gli elenchi Ini-Pec e Ipa, l’Indice nazionale dei domicili digitali dei soggetti non tenuti ad avere una Pec e il registro generale gestito dal ministero della Giustizia. Dal 2009 tutte le aziende e i professionisti devono avere un indirizzo di posta elettronica certificata, elenco consultabile all'indirizzo web www.inipec.gov.it.
Circ MinInt 20.2.18 sanz CdS pec clicca qui


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