Ai lavoratori distaccati si applica la legislazione del paese ospitante anche in caso di sostituzione
Spesso accade che per aggirare il principio di territorialità della normativa comunitaria sul distacco transnazionale - secondo cui ai lavoratori distaccati si applica la legislazione dello Stato in cui prestano l’attività lavorativa - le aziende ricorrono alla sostituzione di un lavoratore distaccato da un datore di lavoro, con un altro lavoratore distaccato da un datore di lavoro diverso.
Attraverso tale pratica si mira ad applicare al lavoratore la contribuzione del secondo datore, più bassa rispetto a quella prevista nel paese in cui il lavoratore è impiegato.
Con la sentenza del 6 settembre 2018 (causa C-527/16), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha posto un limite a questa pratica, affermando che «se un lavoratore distaccato dal suo datore di lavoro per svolgere un lavoro in un altro Stato membro sia sostituito da un altro lavoratore distaccato da un altro datore di lavoro, quest’ultimo lavoratore non può continuare a essere assoggettato alla legislazione dello Stato membro in cui il suo datore di lavoro esercita abitualmente le sue attività».
La Corte ribadisce pertanto che un lavoratore è soggetto al regime dello Stato membro in cui lavora per «garantire nel modo migliore la parità di trattamento di tutte le persone occupate nel territorio di tale Stato membro».
In alcuni casi un lavoratore distaccato può continuare a essere assoggettato al regime della sicurezza sociale dello Stato in cui il suo datore di lavoro svolge le sue attività, ma non è il caso esaminato dalla Corte. La sentenza del 6 settembre discute infatti di un’azienda dell’Austria che gestisce un impianto di macellazione a Salisburgo. Nell’arco di due anni la società aveva fatto sezionare e confezionare carni da parte di un’azienda ungherese e, prima e durante questo periodo, aveva preso in sostituzione dei lavoratori distaccati di un’altra società ungherese.
Per la Corte «il fatto che i datori di lavoro dei due lavoratori interessati abbiano la loro sede nello stesso Stato membro o il fatto che essi intrattengano eventuali legami sotto il profilo personale od organizzativo sono assolutamente irrilevanti».
Fonte: uominietrasporti.it